Infrazioni al Codice della Strada

Ultima modifica 7 dicembre 2023

Argomenti :
Polizia

Quando si riceve una multa

Quando si riceve una "multa", o più correttamente sanzione amministrativa, si può procedere in due modi: pagare oppure fare ricorso qualora la si ritenga ingiusta.

Si riportano di seguito, per semplicità, le informazioni peraltro indicate sull’Avviso di Accertamento e sul Verbale di Accertamento che l’utente trova/riceve.

Pagamento della sanzione amministrativa

Il pagamento del verbale non contestato/notificato (il Preavviso di Accertamento che si trova sotto il tergicristalli dell’auto) può essere effettuato entro 10 giorni, decorsi i quali l’Ufficio spedisce a casa il relativo Verbale di Accertamento a mezzo raccomandata con l'aggiunta delle spese di notifica, pari ad € 13,90.

Dal ricevimento della raccomandata, o nel caso di verbale contestato/notificato immediatamente, si hanno 60 giorni di tempo per effettuare il pagamento (attenzione: non due mesi, ma 60 giorni). Le modalità di pagamento, in entrambe i casi, sono:

1) a mezzo versamento sul conto corrente postale nr. 13176375 intestato a "COMUNE DI BRENZONE SUL GARDA - SERVIZIO TESORERIA", avendo cura di indicare la targa ed il numero del verbale che si paga;

2) a mezzo Servizio Bancario, avendo cura di indicare la targa ed il numero del verbale che si paga, utilizzando le seguenti coordinate:

  • per versamenti dall’Italia:
    IBAN IT 07 G 07601 11700 000013176375
  • per versamenti dall’Estero:
    COD BIC/SWIFT: BPPIITRRXXX
    CIN G
    ABI 07601
    CAB 11700
    N.CONTO 000013176375

Ricorso contro la sanzione amministrativa

Qualora si ritenesse di aver ricevuto una "multa" ingiusta, dopo la notifica del verbale e senza che ne sia stato fatto il pagamento, si può presentare ricorso esponendo le proprie ragioni:

  • al Prefetto, entro 60 giorni dalla notifica o contestazione immediata (non due mesi);
  • al Giudice di Pace, entro 30 giorni dalla notifica o contestazione immediata, oppure 60 giorni se il ricorrente risiede all'estero.

ATTENZIONE: non è ammesso il ricorso al Preavviso di Accertamento.

(La suddetta procedura è anche scaricabile in allegato alla pagina)

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