Vittime dei reati violenti.

Benefici in favore delle vittime dei reati intenzionali violenti - Nuovi termini per la presentazione delle domande di indennizzo e introduzione di una provvisionale.

Data :

24 gennaio 2024

Vittime dei reati violenti.
Municipium

Descrizione

Si fa riferimento alla legge 7 luglio 2016, n. 122, con la quale, come è noto, è stato introdotto nell’Ordinamento giuridico italiano l’indennizzo in favore delle vittime dei reati intenzionali violenti, in attuazione alla direttiva dell’Unione Europea 2007/80/CE.

In proposito, si ritiene opportuno segnalare che la legge 24 novembre 2023, n. 168, recante disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica ha previsto un nuovo termine per la presentazione delle domande di indennizzo per le vittime dei reati intenzionali violenti che da sessanta passa a centoventi giorni.

E’ stata poi introdotta la possibilità di ottenere una provvisionale a titolo di ristoro anticipato a favore delle vittime di femminicidio e violenza sessuale, che possono ottenere un anticipo del benefìcio economico in tempi più rapidi. Si prevede, quindi, che nel caso dei reati commessi in ambito domestico e ricorrente lo stato di bisogno della vittima o dei suoi eredi, il Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti possa concedere una anticipazione dell’indennizzo nella misura massima di un terzo dell'importo, prima che sia pronunciata una sentenza definitiva. Inoltre, con la legge 27 novembre 2023, n. 170 sono stati riaperti e prorogati, a pena di decadenza, fino al 31 dicembre 2025, i termini di presentazione della domanda previsti per i reati commessi dal 30 giugno 2005 al 23 luglio 2016 per la concessione dell’indennizzo da corrispondere alle vittime dei reati intenzionali violenti, nonché i termini di presentazione della domanda per la concessione dell’indennizzo da corrispondere in conseguenza dì lesioni personali gravissime ai sensi dell’articolo 583, secondo comma, del codice penale e di deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso ai sensi dell’articolo 583-quinquies del codice penale. Tuttavia, per i soggetti in relazione ai quali, alla data del 31 ottobre 2025, non risultano ancora sussistenti tutti i requisiti e le condizioni previste, il termine per la presentazione della domanda di accesso all’indennizzo è di centoventi giorni.

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Allegati

Circolaren10430del01-12-2023
Circolaren10554del05-12-2023

Ultimo aggiornamento: 24 gennaio 2024, 12:49

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